1. Nelle realtà in cui non operano i centri territoriali, l'Agenzia può avvalersi, mediante convenzioni, dell'attività di enti ed associazioni. Questi devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) rispetto dei programmi d'insegnamento previsti dai centri territoriali;
b) disponibilità di locali idonei;
c) personale con titoli riconosciuti;
d) assunzione del personale mediante le graduatorie consolari;
e) accoglienza del personale nel momento di avvicendamento e insediamento per garantire la continuità del servizio;
f) strutturazione di cattedre complete sulla base del monitoraggio del territorio operato dai centri territoriali di riferimento. Solo in casi di oggettiva necessità è consentita la stipula di contratti part-time comunque non inferiori a undici ore per il livello primario e a nove ore per il livello medio;
g) applicazione della normativa in materia di organi collegiali;
h) pubblicità dei bilanci.