Art. 9.
(Sussidiarietà e sistema integrato).

      1. Nelle realtà in cui non operano i centri territoriali, l'Agenzia può avvalersi, mediante convenzioni, dell'attività di enti ed associazioni. Questi devono rispondere ai seguenti requisiti:

          a) rispetto dei programmi d'insegnamento previsti dai centri territoriali;

          b) disponibilità di locali idonei;

          c) personale con titoli riconosciuti;

          d) assunzione del personale mediante le graduatorie consolari;

          e) accoglienza del personale nel momento di avvicendamento e insediamento per garantire la continuità del servizio;

          f) strutturazione di cattedre complete sulla base del monitoraggio del territorio operato dai centri territoriali di riferimento. Solo in casi di oggettiva necessità è consentita la stipula di contratti part-time comunque non inferiori a undici ore per il livello primario e a nove ore per il livello medio;

          g) applicazione della normativa in materia di organi collegiali;

          h) pubblicità dei bilanci.